Italian Court dismisses appeal for being generic and lacking specific arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by NICOLO CATALANO inadmissible due to a generic defect in motivation. The appellant challenged the second instance judgment confirming his conviction for theft and fraud but offered only abstract, non-specific arguments without addressing the specific reasoning of the Palermo Court of Appeal. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to identify specific points of the lower court's decision to be criticized, rendering the review impossible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO NICOLO nato a PALERMO il 22/07/1975 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a CATALANO NICOLO' per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso a Palermo fino al 22 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate, dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza impugnati, astratte, perché prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda, e aspecifiche, giacché articolate in assenza di alcun confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consilWre estensore Il Prgside