Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40520/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40520/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40520/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC KRISTINA ( CUI048IQLX) nato il 23/10/1996 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che JOVANOVIC KRISTINA propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; fatto commesso in Palermo 1'11 marzo 2015; - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, essendo è affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove stesse che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti (cfr., in particolare, quanto argomentato a pag. 5 della sentenza impugnata, in ordine alla circostanza che le telecamere istallate nel condominio in cui il furto era stato commesso avevano ripreso due donne sconosciute che si erano introdotte nell'androne condominiale e ne erano uscite 45 minuti dopo: intervallo di tempo stimato pienamente sufficiente per penetrare nell'abitazione della vittima ed ivi perpetrare il furto); - che il secondo motivo, che muove censure in punto di utilizzabilità dei risultati della comparazione delle impronte palmari e digitali rilevate nel luogo di consumazione del reato, il relativo prelievo essendo accertamento irripetibile effettuato in assenza di garanzie difensive e di adeguata documentazione, è manifestamento infondato, posto che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico- papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Rv. 268165); nondimeno, il rilievo è anche generico perché la Corte territoriale ha dato atto di come la relazione dattiloscopica avesse compiutamente documentato ed illustrato il luogo in cui le impronte erano state rilevate e di come le dette risultanze fossero rimaste sostanzialmente incontestate (cfr. pag. 4, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto secondo cui <<In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.» (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40520/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432), come nel caso che occupa, in cui il delitto commesso in data 11/03/2015, tenuto conto dei 64 giorni di sospensione per l'emergenza pandemica da Covid-19, si è estinto per prescrizione nonl'11/09/2022, come addotto dalla ricorrente, ma il 14/11/2022, data posteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado emessa all'udienza del 19/10/2022; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione contro il furto braccialetto elettronico prove acquisite illegalmente indagine per furto diritto di non autoincriminarsi assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624-bis cod. pen
- che JOVANOVIC KRISTINA propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 624-bis cod.
art. 192 cod. proc. pen
pen.; fatto commesso in Palermo 1'11 marzo 2015; - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC KRISTINA ( CUI048IQLX) nato il 23/10/1996 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che JOVANOVIC KRISTINA propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 19 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.; fatto commesso in Palermo 1'11 marzo 2015; - che il primo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede, essendo è affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi delle prove stesse che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti (cfr., in particolare, quanto argomentato a pag. 5 della sentenza impugnata, in ordine alla circostanza che le telecamere istallate nel condominio in cui il furto era stato commesso avevano ripreso due donne sconosciute che si erano introdotte nell'androne condominiale e ne erano uscite 45 minuti dopo: intervallo di tempo stimato pienamente sufficiente per penetrare nell'abitazione della vittima ed ivi perpetrare il furto); - che il secondo motivo, che muove censure in punto di utilizzabilità dei risultati della comparazione delle impronte palmari e digitali rilevate nel luogo di consumazione del reato, il relativo prelievo essendo accertamento irripetibile effettuato in assenza di garanzie difensive e di adeguata documentazione, è manifestamento infondato, posto che l'attività di individuazione e rilevamento delle impronte dattiloscopico- papillari, risolvendosi in operazioni urgenti non ripetibili di natura meramente materiale, rientra nella disciplina di cui all'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. e non in quella concernente gli accertamenti tecnici non ripetibili di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., i quali presuppongono attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica ed impongono il rispetto del contraddittorio e delle correlate garanzie difensive (Sez. 2, n. 45751 del 08/09/2016, Rv. 268165); nondimeno, il rilievo è anche generico perché la Corte territoriale ha dato atto di come la relazione dattiloscopica avesse compiutamente documentato ed illustrato il luogo in cui le impronte erano state rilevate e di come le dette risultanze fossero rimaste sostanzialmente incontestate (cfr. pag. 4, penultimo capoverso della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso il principio di diritto secondo cui <<In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale.» (Sez.

U , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432), come nel caso che occupa, in cui il delitto commesso in data 11/03/2015, tenuto conto dei 64 giorni di sospensione per l'emergenza pandemica da Covid-19, si è estinto per prescrizione nonl'11/09/2022, come addotto dalla ricorrente, ma il 14/11/2022, data posteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado emessa all'udienza del 19/10/2022; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore