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Ordinanza — n. 40519/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal regarding aggravated theft and sentencing discretion review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the cassation appeals by Romeo Alessandro and Romeo Salvatore inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated theft involving school property, arguing lack of prosecutability and improper sentencing. The court rejected these claims, noting that aggravated theft remains prosecutable ex officio and that sentencing comparisons fall within the trial court's discretionary power unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1 n. 7 cod. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: Aggravated theft remains prosecutable ex officio; sentencing comparisons are discretionary and inadmissible for review unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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aggravated theft prosecutability ex officio sentencing discretion cassation inadmissibility school property theft circostanza aggravante furto aggravato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
150 del 2022, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 609 cod. proc. pen.
d.lgs. n. 150 del 2022
- che il primo motivo, che eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che, anche dopo l'entrata del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32931 del 14/06/2023
7 ove commesso su cose destinate a pubblico servizio (come, nel caso di specie, l'edificio scolastico depredato di materiale elettrico), è procedibile d'ufficio (Sez. 5, n. 32931 del 14/06/2023, e Sez.
Sez. 5, n. 32280 del 06/06/2023
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMEO ALESSANDRO nato a PALERMO il 03/03/1988 ROMEO SALVATORE nato a PALERMO il 04/05/1991 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che ROMEO SALVATORE e ROMEO ALESSANDRO propongono ricorso per cassazione, mediante unitaria impugnativa affidata a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 21 novembre 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 5 settembre 2017);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità del reato, è manifestamente infondato, posto che, anche dopo l'entrata del d.lgs. n. 150 del 2022, il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 ove commesso su cose destinate a pubblico servizio (come, nel caso di specie, l'edificio scolastico depredato di materiale elettrico), è procedibile d'ufficio (Sez. 5, n. 32931 del 14/06/2023, e Sez. 5, n. 32280 del 06/06/2023, entrambe non massimate); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), quale quella rassegnata dalla Corte territoriale nel caso di specie (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il Consir estens