Ordinanza — n. 40515/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/11/1978 TRIPPUTO SAVINO nato a FOGGIA il 22/03/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40515/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/11/1978 TRIPPUTO SAVINO nato a FOGGIA il 22/03/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALABRESE GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/11/1978 TRIPPUTO SAVINO nato a FOGGIA il 22/03/1988 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CALABRESE GIUSEPPE e di TRIPPUTO SAVINO per il delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma 1, cod. pen., rideterminando la pena; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, articolando ciascuno un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la censura articolata nell'interesse di Calabrese Giuseppe, afferente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è generica e manifestamente infondata, posto che la Corte territoriale, con il negarne l'applicazione sul rilievo che la bicicletta rubata aveva un valore intrinseco e commerciale non sottostimabile in termini di speciale tenuità, si è attenuta alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - che le censure in punto di determinazione della pena, mosse da entrambi i ricorrenti, sono manifestamente infondate, posto che, all'epoca di commissione del fatto (29 gennaio 2017) il contestato delitto di cui all'art. 624-bis, comma 1, cod. pen. era punito con una pena edittale compresa tra 1 e 6 anni di reclusione, di modo che la Corte territoriale, nell'irrogare la pena in concreto a partire da una base di poco superiore al minimo edittale (vedasi pag. 2 della sentenza anni 1 e mesi 6 di reclusione e C 450,00 ridotta ad anni 1 e C 300,00 ex art. 62-bis cod. pen. - 1/3 per il rito) in ragione «della significativa capacità a delinquere degli imputati desumibile dai molteplici precedenti penali - per lo più di natura specifica - risultanti a loro carico», ha esercitato la discrezionalità riconosciutagli in materia attenendosi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e, quindi, in maniera insindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis il 27 settembre 2023 Il consi estensore Il P