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Ordinanza — n. 40512/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40512/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40512/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Pistelli Maria Pia è inammissibile perché tardivamente proposto. La notifica è stata effettuata a mezzo PEC al difensore d'ufficio in data 2 dicembre 2022 (identificativo notifica n. 22074). Il ricorso in cassazione avverso il decreto penale di condanna è del 28 febbraio 2023. Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che "Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico" (Sez. 4, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013 Cc. (dep. 12/11/2013 ) Rv. 257578 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 461 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40512/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La notifica è stata effettuata a mezzo PEC al difensore d'ufficio in data 2 dicembre 2022 (identificativo notifica n. 22074). Il ricorso in cassazione avverso il decreto penale di condanna è del 28 febbraio 2023. Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che "Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico" (Sez. 4, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013 Cc. (dep. 12/11/2013 ) Rv. 257578 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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opposizione tardiva opposizione tempestività dell'inoltro petizione in giudizio procedura di rivendicazione nel pignoramento condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 461 cod. proc. pen
Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che "Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod.
art 616 cod. proc. pen
257578 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTELLI MARIA PIA nato a ROMA il 19/09/1956 avverso il decreto del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avv/Ko alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Pistelli Maria Pia è inammissibile perché tardivamente proposto. La notifica è stata effettuata a mezzo PEC al difensore d'ufficio in data 2 dicembre 2022 (identificativo notifica n. 22074). Il ricorso in cassazione avverso il decreto penale di condanna è del 28 febbraio 2023. Inoltre, per completezza deve anche rilevarsi che "Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso il decreto penale di condanna è inammissibile e non può essere convertito nell'opposizione prevista dall'art. 461 cod. proc. pen., non appartenendo l'opposizione al novero dei mezzi di impugnazione in senso tecnico" (Sez. 4, Sentenza n. 45556 del 17/09/2013 Cc. (dep. 12/11/2013 ) Rv. 257578 - 01 Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il