Ordinanza — n. 40264/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA IGOR nato a CATANIA il 15/02/1975 avverso la sentenza del 09/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avvisole parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Sapienza Igor ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il ldicembre 2022Iai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sapienza Igor ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il ldicembre 2022Iai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIENZA IGOR nato a CATANIA il 15/02/1975 avverso la sentenza del 09/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avvisole parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Sapienza Igor ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il ldicembre 2022Iai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché non erano state valutate le condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod pen.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consiglie e estensore