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Ordinanza — n. 40263/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40263/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40263/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARTAGLIONE NICOLA SEVERINO nato a SAN SEVERO il 25/02/1980 BICCARI MICHELE nato a SAN SEVERO il 22/03/1986 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Tartaglione Nicola e Biccari Michele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 Gli esponenti deducono vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 133 e 62 cbis cod proc pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40263/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tartaglione Nicola e Biccari Michele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 Gli esponenti deducono vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 133 e 62 cbis cod proc pen.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali altri capi d'accusa procedura di revisione penale falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Tartaglione Nicola e Biccari Michele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TARTAGLIONE NICOLA SEVERINO nato a SAN SEVERO il 25/02/1980 BICCARI MICHELE nato a SAN SEVERO il 22/03/1986 avverso la sentenza del 02/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Tartaglione Nicola e Biccari Michele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 Gli esponenti deducono vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 133 e 62 cbis cod proc pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio lamentato non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Con igliere estensore Il