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Ordinanza — n. 40252/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40252/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOZZI EMILIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 06/03/1992 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di LECCEI dato avItisosille_parti;_-17- udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Scozzi Emilio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all'art.116, commi 15 e 17, Cds.. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Scozzi Emilio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all'art.116, commi 15 e 17, Cds.. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.

Parole chiave

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reati informatici illecita decodificazione di offerte in codice tecnologie dell'informazione e della comunicazione risarcimento per atto illecito usurpazione d'identità violazione del diritto d'autore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Scozzi Emilio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOZZI EMILIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 06/03/1992 avverso la sentenza del 01/12/2022 del TRIBUNALE di LECCEI dato avItisosille_parti;_-17- udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Scozzi Emilio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 1 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Lecce in relazione al reato di cui all'art.116, commi 15 e 17, Cds.. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presie te