Ordinanza — n. 40243/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMBO ANTONIETTA nato a SALERNO il 24/11/1995 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO Tr5-aVVis-o-à1 e FT—).7- -—«ti; I udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lembo Antonietta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 73, comm1 e 4, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Lembo Antonietta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 73, comm1 e 4, d.P.R. 309/90.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEMBO ANTONIETTA nato a SALERNO il 24/11/1995 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO Tr5-aVVis-o-à1 e FT—).7- -—«ti; I udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Lembo Antonietta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 73, comm1 e 4, d.P.R. 309/90.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201).
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensor