Ordinanza — n. 40235/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PJETRACAJ CESK (CUI 021K9F4) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO-t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; t Motivi della decisione 1. Pjetracaj Cesk ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/90 commesso il 21 giugno 2021. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Pjetracaj Cesk ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/90 commesso il 21 giugno 2021. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PJETRACAJ CESK (CUI 021K9F4) nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO-t dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; t Motivi della decisione 1. Pjetracaj Cesk ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Busto Arsizio in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4 e 6, 80 comma 2 d.P.R. 309/90 commesso il 21 giugno 2021. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva fatto riferimento a mere formule di stile.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consi liere estensore Il Ves