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Ordinanza — n. 40234/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40234/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISCIGLIONE SAMUEL FILIPPO nato a CATANIA il 16/11/2001 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAfdato avviso alle parti;: udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Risciglione Samuel Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ( detenzione a fini di spaccio di marijuana per un quantitativo pari a 385 dosi e di cocaina pari a 69 dosi) L'esponente lamenta incongruità della pena e deduce che in relazione alla giovane età e alla incensuratezza dell'imputato il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella ipotesi lieve 2.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40234/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Risciglione Samuel Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ( detenzione a fini di spaccio di marijuana per un quantitativo pari a 385 dosi e di cocaina pari a 69 dosi) L'esponente lamenta incongruità della pena e deduce che in relazione alla giovane età e alla incensuratezza dell'imputato il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella ipotesi lieve 2.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale scemata imputabilità reati sessuali contro fanciulli risarcimento per atto illecito promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Risciglione Samuel Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISCIGLIONE SAMUEL FILIPPO nato a CATANIA il 16/11/2001 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAfdato avviso alle parti;: udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Risciglione Samuel Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Catania in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 ( detenzione a fini di spaccio di marijuana per un quantitativo pari a 385 dosi e di cocaina pari a 69 dosi) L'esponente lamenta incongruità della pena e deduce che in relazione alla giovane età e alla incensuratezza dell'imputato il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato nella ipotesi lieve 2.

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 . cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73 comma 1, anziché nella ipotesi lieve di cui al comma 5, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati seri elementi idonei a minare il corretto inquadramento della fattispecie operato nella sentenza impugnata, né è stata dedotta ( e deve escludersi) la illegalità della pena applicata.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il Consigliere estensore Il fjresidente