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Ordinanza — n. 40233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCH MOUNIRA nato il 25/01/1967 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; .4 N. 2786/2023 RG. Motivi della decisione 1. Mounira Torch ricorreva, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza in epigrafe, deducendo violazione di legge in punto di mancata disamina della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in punto di dosimetria della pena. Chiedeva, perciò, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

Parole chiave

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persecuzione dei Tamil responsabilità penale dei minori revisione della sentenza penale responsabilità penale permesso di promuovere un procedimento penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Mounira Torch ricorreva, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza in epigrafe, deducendo violazione di legge in punto di mancata disamina della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORCH MOUNIRA nato il 25/01/1967 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; .4 N. 2786/2023 RG. Motivi della decisione 1. Mounira Torch ricorreva, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza in epigrafe, deducendo violazione di legge in punto di mancata disamina della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e in punto di dosimetria della pena. Chiedeva, perciò, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In data 15.5.2023, tuttavia, il difensore faceva pervenire a questa Corte dichiarazione di rinuncia all'impugnazione a firma dell'odierna ricorrente datata 11.5.2023.

3. A seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen.

4. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e, pertanto, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Cqnsigiiere est sore Il Presid