Ordinanza — n. 40231/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCARO LUCIANO nato a BARI il 17/08/1975 avverso la sentenza del 26/11/2022 del TRIBUNALE di BARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Baccaro Luciano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Bari il 26 novembre 2022. L'esponente deduce illegalità della pena per mancata determinazione del principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata e vizio di volontà dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Baccaro Luciano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Bari il 26 novembre 2022. L'esponente deduce illegalità della pena per mancata determinazione del principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata e vizio di volontà dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCARO LUCIANO nato a BARI il 17/08/1975 avverso la sentenza del 26/11/2022 del TRIBUNALE di BARI[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Baccaro Luciano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Bari il 26 novembre 2022. L'esponente deduce illegalità della pena per mancata determinazione del principio attivo della sostanza stupefacente sequestrata e vizio di volontà dell'imputato.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione del vizio di volontà dell'imputato, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto, giustificativi del vizio della volontà stessa, né risulta la illegalità della pena appicata.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 Settembre 2023 Il fonsigliere estensore Il r