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Ordinanza — n. 40226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKBOULI BACHIR nato il 20/05/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Makbouli Bachir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 7 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso in Milano il 3 luglio 2020. L'esponente deduce vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti, atteso il modesto quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 40226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico; lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il presente ricorso sviluppa una censura che non tiene conto delle puntuali argomentazioni fornite alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Parole chiave

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mancata prova di parzialità lacune probatorie accertamento inesatto dei fatti testimonianza inattendibile allegazioni insufficientemente motivate mancata contestazione dei fatti

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Makbouli Bachir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 7 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKBOULI BACHIR nato il 20/05/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Makbouli Bachir ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 7 agosto 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90, commesso in Milano il 3 luglio 2020. L'esponente deduce vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti, atteso il modesto quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile perché aspecifico; lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il presente ricorso sviluppa una censura che non tiene conto delle puntuali argomentazioni fornite alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificatamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023