Ordinanza — n. 40221/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIOLA CRISTIAN nato a PALERMO il 02/06/2000 PIZZO MIRKO nato a PALERMO il 26/11/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; I. Motivi della decisione 1. Viola Cristian e Pizzo Mirko hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti e proprio Difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 15 luglio 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Palermo il 1 ottobre 2019. 1.1. Il ricorrente Viola Cristian lamenta vizio di motivazione in relazione:
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIOLA CRISTIAN nato a PALERMO il 02/06/2000 PIZZO MIRKO nato a PALERMO il 26/11/1991 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; I. Motivi della decisione 1. Viola Cristian e Pizzo Mirko hanno proposto ricorso per cassazione, con separati atti e proprio Difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 15 luglio 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 commesso in Palermo il 1 ottobre 2019. 1.1. Il ricorrente Viola Cristian lamenta vizio di motivazione in relazione:
a) alla responsabilità penale dell'imputato;
b) all'art. 81 cod. pen., in quanto la contestuale detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti integra un unico reato e non una continuazione interna;
c) alla determinazione della pena;
d) al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 1.2. Il ricorrente Pizzo Mirko lamenta vizio di motivazione in relazione:
a) alla mancata pronuncia di esclusione della continuazione interna;
b) al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame, in particolare, quanto alla affermazione di responsabilità, la sentenza richiama le risultanze del verbale di arresto, secondo cui i due erano stati visti prima prelevare la sostanz e poi consegnarla agli acquirenti, in particolare, il Pizzo cedeva la droga e consegnava il denaro a Viola che infatti era stato trovato in possesso di 35 euro all'atto dell'arresto; nonché il ritrovamento del sacchetto di cellophane contenente droga sul luogo del prelevamento.
Relativamente, poi, alla ritenuta continuazione, la Corte ha richiamato le sette condotte di cessione poste in essere dai ricorrenti, distinte sul piano ontologico e cronologico; quanto alla misura della pena e al diniego della concessione della sospensione condizionale, sono congrui i richiami alle modalità della condotta, all'intensità del dolo e alla personalità degli imputati in considerazione dei loro precedenti penali così come è correttamente formulata la prognosi negativa in ordine all'astenersi dal compiere futuri reati.
3. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 202