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Ordinanza — n. 40217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YMERI TOMORR nato il 13/06/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza e la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per travisamento della prova, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul ricorrente analiticamente valorizzato dai giudici di merito e ancora pag. 4 in punto di congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul ricorrente analiticamente valorizzato dai giudici di merito e ancora pag. 4 in punto di congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione mancata contestazione dei fatti esame nel merito difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione argomentazione nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YMERI TOMORR nato il 13/06/1983 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la carenza e la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per travisamento della prova, nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.62 bis e 133 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul ricorrente analiticamente valorizzato dai giudici di merito e ancora pag. 4 in punto di congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/202