Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40215/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40215/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40215/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GENNARO nato a AFRAGOLA il 08/09/1976 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; • Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e artt. 54 e 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione), sono manifestamente infondati e generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'insussistenza dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. e ancora pag. 5 sulla congruità del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale anche grazie al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 129 cod. proc. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 40215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e artt. 54 e 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione), sono manifestamente infondati e generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'insussistenza dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. e ancora pag. 5 sulla congruità del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale anche grazie al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
ristrettezza finanziaria inesigibile malgrado lesioni salute stato di bisogno adeguamento della pena pena pecuniaria sospesa riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen
5 sull'insussistenza dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GENNARO nato a AFRAGOLA il 08/09/1976 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e artt. 54 e 62 bis cod. pen. (nella loro massima estensione), sono manifestamente infondati e generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 5 sull'insussistenza dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. e ancora pag. 5 sulla congruità del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo edittale anche grazie al riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,