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Ordinanza — n. 40214/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming appellate court wrongly applied criminal law and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Drammeh Ebrima inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred in applying criminal law based solely on the victim's statements and misapplied procedural rules regarding accessory penalties. The court rejected these claims, noting that the appellate court's reasoning was sound and that it has no power to re-evaluate factual elements or apply accessory penalties ex officio without violating the principle against aggravation.

Regesto Legislator

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Art. 396 cod. proc. pen.; Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements reserved to the trial judge and may apply accessory penalties ex officio without aggravating the principal sentence.

Parole chiave

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Court of Cassation jurisdiction reformatio in peius principle accessory penalties application appellate court powers factual evaluation review verosimiglianza della persecuzione insufficienza di prove difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 396 cod. proc. pen.
Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 597 comma terzo cod.
Art. 20 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.
Sez. U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH EBRIMA (CUI 057VBTL) nato il 03/03/1999 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente assertivamente fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché, oltre ad essere reiterativo, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 20 e ss. della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 597 comma terzo cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che è legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art.20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa (cfr. in tal senso Sez.

U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998 Udienza dep. 17/07/1998 Rv. 210979 - 019); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom