Criminal appeal dismissed as inadmissible due to statute of limitations expiring before appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the statute of limitations had expired prior to the appellate judgment. The appellant argued for a new trial, but the court found the limitation period completed on July 12, 2022, following a 64-day suspension during the COVID-19 pandemic. Consequently, the court ruled that raising the prescription defense after the appellate decision was procedurally precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 comma 1 cod. pen.; Art. 161 comma 2 cod. pen.: The defense of prescription of the crime, which matures after the pronouncement of the appellate judgment, is inadmissible due to the lack of a valid procedural relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASIN REMO nato a ARGENTA il 21/06/1977 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 157 comma primo e 161 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che dagli atti processuali è emerso la prima udienza si è tenuta nel periodo di sospensione COVID sicché, in considerazione della data di commissione del reato (08/05/2017), e della sospensione per giorni 64 per l'indicata causa, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 12/07/2022 e, quindi, successivamente l'emissione della sentenza di appello del 01/07/2022; tenuto conto che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il