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Ordinanza — n. 40213/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to statute of limitations expiring before appellate judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the statute of limitations had expired prior to the appellate judgment. The appellant argued for a new trial, but the court found the limitation period completed on July 12, 2022, following a 64-day suspension during the COVID-19 pandemic. Consequently, the court ruled that raising the prescription defense after the appellate decision was procedurally precluded.

Regesto Legislator

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Art. 157 comma 1 cod. pen.; Art. 161 comma 2 cod. pen.: The defense of prescription of the crime, which matures after the pronouncement of the appellate judgment, is inadmissible due to the lack of a valid procedural relationship.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription appellate judgment procedural preclusion COVID suspension inadmissible appeal Cassa delle ammende termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 comma 1 cod. pen.
Art. 161 comma 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASIN REMO nato a ARGENTA il 21/06/1977 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione degli artt. 157 comma primo e 161 comma secondo cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che dagli atti processuali è emerso la prima udienza si è tenuta nel periodo di sospensione COVID sicché, in considerazione della data di commissione del reato (08/05/2017), e della sospensione per giorni 64 per l'indicata causa, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 12/07/2022 e, quindi, successivamente l'emissione della sentenza di appello del 01/07/2022; tenuto conto che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il