Ordinanza — n. 40212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIAD OMAR (CUI 032NZ2U) nato il 02/02/1988 MEHDI GALEMI (CUI 056SWYX) nato il 21/08/1994 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; -RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN- DIRITTO Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del BIAD, con cui il ricorrente contesta l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma primo n. 2 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che analoghe considerazioni valgono in merito all'unico motivo di ricorso del MEHDI GALEMI, con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen., posto che tale motivo risulta parimenti reiterativo di profili di censura già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 comma primo n. 2 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che analoghe considerazioni valgono in merito all'unico motivo di ricorso del MEHDI GALEMI, con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen., posto che tale motivo risulta parimenti reiterativo di profili di censura già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIAD OMAR (CUI 032NZ2U) nato il 02/02/1988 MEHDI GALEMI (CUI 056SWYX) nato il 21/08/1994 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; -RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN- DIRITTO Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del BIAD, con cui il ricorrente contesta l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma primo n. 2 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che analoghe considerazioni valgono in merito all'unico motivo di ricorso del MEHDI GALEMI, con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen., posto che tale motivo risulta parimenti reiterativo di profili di censura già esaminati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 Il Con