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Ordinanza — n. 40207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC DARK° nato il 06/05/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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attenuazione della pena riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali riduzione della pena individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJORDJEVIC DARK° nato il 06/05/1985 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena, irrogata al minimo edittale grazie alle già concesse circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i