Ordinanza — n. 40204/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA GJON nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano del tutto genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla pena irrogata, sono aspecifici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla pena irrogata, sono aspecifici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA GJON nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano del tutto genericamente il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla pena irrogata, sono aspecifici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 Il Consig