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Ordinanza — n. 40202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTANEO VITO CRISTIANO nato a CALCINATE il 07/09/1969 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 28 novembre 2022 confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brescia emessa in data 17 maggio 2022 che aveva condannato Cattaneo Vito Cristiano alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e furto aggravato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Brescia emessa in data 17 maggio 2022 che aveva condannato Cattaneo Vito Cristiano alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e furto aggravato.

Parole chiave

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adeguamento della pena gravità della pena controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTANEO VITO CRISTIANO nato a CALCINATE il 07/09/1969 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Brescia con sentenza in data 28 novembre 2022 confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brescia emessa in data 17 maggio 2022 che aveva condannato Cattaneo Vito Cristiano alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e furto aggravato.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano l'eccessività della pena non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 D E PO:"FATA IN CANCI