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Ordinanza — n. 40196/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on recidivism and sentencing for receipt crimes due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Astuto Giuseppe and Abbate Sebastiano inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's conviction for receipt and sentencing regarding recidivism and mitigating circumstances. The court rejected these arguments as procedurally barred in the final instance, noting that the trial judges had already thoroughly evaluated the evidence and applied the correct legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals in the final instance are inadmissible if they merely reiterate arguments already examined by the trial court or contest facts without legal basis, as the supreme court's review is limited to logical coherence and legal application.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism assessment procedural inadmissibility mitigating circumstances final instance review criminal liability recidiva nell'infrazione attenuazione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 712 cod. pen
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASTUTO GIUSEPPE nato a MESSINA il 04/08/1992 ABBATE SEBASTIANO nato a MESSINA il 18/07/1989 avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO.E IN DIRITTO La Corte di Appello di Messina con sentenza in data 3 marzo 2023 confermava la pronuncia del Tribunale di Messina emessa in data 24 giugno 2022 che aveva condannato Astuto Giuseppe e Abbate Sebastiano alle pene di legge in quanto ritenuti responsabili del delitto di ricettazione.

Considerato che il primo motivo del ricorso di Astuto Giuseppe, con il quale si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti a pag. 3 della sentenza e relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta, considerato che anche il secondo motivo di ricorso appare meramente reiterativo, posto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato a p.3 della sentenza impugnata circa l'impossibilità di riqualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 712 cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo del ricorso di Astuto che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

3) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il quarto motivo del ricorso di Astuto Giuseppe che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto che il primo motivo del ricorso di Abbate Sebastiano che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. peri., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, _a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; considerato inoltre che il suddetto motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che il secondo motivo del ricorso di Abbate Sebastiano che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità e che il giudizio sulla recidiva è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; ritenuto che il terzo motivo del ricorso di Abbate che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore dell