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Ordinanza — n. 40195/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40195/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MININNI FABIO nato a ANGERA il 21/05/1979 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 99 comma quarto e 157 cod. pen., sono manifestamente infondati atteso che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistano astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestino una sua maggiore pericolosità sociale: scrutinio, questo, esattamente posto in essere dalla Corte territoriale nel caso di specie; che la motivazione sull'applicazione della recidiva è basata su argomentazioni giuridiche logiche e coerenti con le risultanze processuali e, quindi, insindacabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata); che la corretta sussistenza della recidiva esclude l'intervenuta prescrizione dei reati contestati alla data della sentenza di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 494 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata); considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 56 bis L. 689/1981, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 40195/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena peggioramento di uno stato anteriore sanzione sostitutiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
12 della sentenza impugnata); che la corretta sussistenza della recidiva esclude l'intervenuta prescrizione dei reati contestati alla data della sentenza di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 494 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MININNI FABIO nato a ANGERA il 21/05/1979 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 99 comma quarto e 157 cod. pen., sono manifestamente infondati atteso che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistano astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestino una sua maggiore pericolosità sociale: scrutinio, questo, esattamente posto in essere dalla Corte territoriale nel caso di specie; che la motivazione sull'applicazione della recidiva è basata su argomentazioni giuridiche logiche e coerenti con le risultanze processuali e, quindi, insindacabili in sede di legittimità (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata); che la corretta sussistenza della recidiva esclude l'intervenuta prescrizione dei reati contestati alla data della sentenza di appello; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 494 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 12 della sentenza impugnata); considerato che il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 56 bis L. 689/1981, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i