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Ordinanza — n. 40194/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lack of acquittal for specific criminal charges but relied on arguments already discussed and rejected by the lower court. The court ruled that these complaints constituted mere factual grievances seeking a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the admissibility review for appeals.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in legal errors; mere complaints regarding the factual appreciation of evidence or requests for a re-evaluation of the probative result are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual appreciation probative result specific grounds criminal appeal censura dell'apprezzamento delle prove atti impugnabili prove inattendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZAJ MARJUS nato il 18/04/1989 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata assoluzione per il reato di cui agli artt. 110 e 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen., è inammissibile poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame (si vedano, in particolar modo, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; considerato, peraltro, che tale motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito, restando inammissibili in questa sede le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un apprezzamento di fatto (Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007, dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 Il