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Ordinanza — n. 40193/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissibility due to repetitive arguments already rejected at lower court levels.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Verdaro Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his responsibility for the crime of receiving stolen goods, but the Court found this claim merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected in the appellate judgment. Consequently, the Court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to present new grounds distinct from those previously disallowed by the judges of record.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of those already examined and rejected by the lower courts, lacking any new substantive argumentation.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility repetitive arguments rejection lack of new grounds criminal procedure law Supreme Court review attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDARO MASSIMO nato a BIELLA il 09/06/1972 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di Appello di Torino con sentenza in data 13 dicembre 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Biella emessa in data 3 ottobre 2019 che aveva condannato Verdaro Massimo alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti alle pp. 3-4 relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; ritenuto che anche la specifica doglianza relativa alla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen.

è indeducibile perché riguarda aspetti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con puntuali argomenti a pag. 4 della sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 Il CONSIGL RE[STEN