Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation defects under Art. 606 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Barletta inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated extortion and aggravated personal injuries. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical, but the court found no defect under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appellate judgment contained a coherent logical argumentation structure and did not contradict established legal principles or other statements within the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The Court of Cassation's review of a criminal judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentative apparatus and cannot assess the correspondence of the reasoning to the acquired procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA ANDREA nato a PALMA DI MONTECHIARO il 20/03/1967 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; CONSIDERATO IN FATTO E.IN DIRITTO La Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 11 febbraio 2022 confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento emessa in data 22 luglio 2020 che aveva condannato Barletta Andrea alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile dei delitti di estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo il giudice indicato gli elementi costitutivi necessari all'integrazione del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. alle pagg. 14 e ss. della impugnata sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2023 , Il CONSIGLIERE ESTENSORE 5) zio pardo nre•O P0 • 4 CACI 1,1,1'1:11