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Ordinanza — n. 40188/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40188/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesca Casali inadmissible and ordered her to pay court costs and fines. The appellant challenged the Court of Appeal's judgment regarding criminal procedure articles and alleged unjust enrichment but failed to provide new arguments. The court ruled that the appeal merely repeated points already rejected by the lower court without offering a specific, reasoned critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, lacking the necessary specific argumentation to constitute a valid legal challenge.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique c.p.p. procedural law unjust enrichment claim court costs and fines pedissequous repetition assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALI FRANCESCA nato a CASORATE PRIMO il 30/07/1980 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'illecito profitto del reato, sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla legittima acquisizione del corpo di reato all'esito di perquisizione disposta con decreto di P.M. e ancora pag. 4 sull'esistenza dell'ingiusto profitto del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 I