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Ordinanza — n. 40186/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive and non-argumentative grounds regarding sentencing and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant contested the sentencing and recidivism assessment, but the court found these criticisms lacked specific argumentation and failed to challenge the analytical compilation of evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366, 367, 368 c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed and fail to provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of argumentation recidivism assessment sentencing review reiterazione di reati penali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Art. 640 c.p.
Art. 99 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIOVANNI nato a SABAUDIA il 07/12/1959 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 56, 640, 99 comma quarto cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull'analitico compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità e pag. 5 in punto di corretta contestazione della recidiva); osservato pure che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, deve ritenersi anche manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; scrutinio, questo, esattamente avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in