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Ordinanza — n. 40184/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding criminal provisions but failed to provide specific arguments against the court's reasoning. The court rejected the appeal because the grounds merely repeated points already addressed and dismissed by the appellate court without substantive critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and merely repeat arguments already considered by the lower court, failing to perform the function of a reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds repetition of arguments cassation procedure procedural costs criminal appeal reasoned critique motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC BARETA nato a FIORENZUOLA D'ARDA il 17/04/1983 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 99 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'analitica motivazione della Corte territoriale riguardante l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato e ancora pag. 2 in punto di corretta sussistenza della recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 ../ i,\ Il Consiglie E