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Ordinanza — n. 40183/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40183/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40183/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRETE CARMINE nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 06/02/1973 COTUGNO GIUSEPPE nato a MATERA il 15/09/1999 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, artt. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40183/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulla reiezione dell'invocata richiesta di applicazione della causa di non punibilità), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione in materia penale pentimento attivo riesame dell'entità pena divieto della reformatio in peius motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso del PRETE, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità penale, nonché l'inosservanza dell'art. 192 cod.
art. 131 bis cod. pen
4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; considerato che il secondo motivo di ricorso del medesimo ricorrente, che contesta l'omessa motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di non punibilità riconosciuta dall'art. 131 bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag.
artt. 129 cod. proc. pen
pen., valgono le medesime considerazioni svolte per il coimputato Cotugno; osservato che l'unico motivo di ricorso del COTUGNO, che contesta del tutto genericamente la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRETE CARMINE nato a SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE il 06/02/1973 COTUGNO GIUSEPPE nato a MATERA il 15/09/1999 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso del PRETE, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità penale, nonché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolar modo, pag. 4 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; considerato che il secondo motivo di ricorso del medesimo ricorrente, che contesta l'omessa motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di non punibilità riconosciuta dall'art. 131 bis cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata a pag. 2, con interruzione della catena devolutiva sul punto; che, in ogni caso in merito all'art. 131 bis cod. pen., valgono le medesime considerazioni svolte per il coimputato Cotugno; osservato che l'unico motivo di ricorso del COTUGNO, che contesta del tutto genericamente la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, nonché aspecifico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 3 della sentenza impugnata sulla reiezione dell'invocata richiesta di applicazione della causa di non punibilità), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. osì deciso in Roma il 11/07/2023 I Consigliere aTip P rdo HflV Il Presidente o E POS