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Ordinanza — n. 40181/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40181/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lamonica Umberto inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the original judgment's reasoning on this denial was logical and consistent with established case law. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect in reasoning is manifestly unfounded because the contested decision contains a coherent and logical motivation conforming to binding jurisprudence.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic mitigating circumstances lack of merit procedural costs condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMONICA UMBERTO nato a NAPOLI il 21/09/1978 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lamonica Umberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocato beneficio è esistente e connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si veda, in proposito, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente