Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40180/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40180/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40180/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO DANIELE nato a TORINO il 22/08/1974 REGNA FRANCESCO nato a MONCALIERI il 15/01/1980 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 40180/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 9 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali punibilità individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
E CONSIDERATO IN DIRITTO- Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del GAROFALO, con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale in punto di determinazione della pena in relazione all'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAROFALO DANIELE nato a TORINO il 22/08/1974 REGNA FRANCESCO nato a MONCALIERI il 15/01/1980 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO- Ritenuto che l'unico motivo di ricorso del GAROFALO, con cui il ricorrente contesta il vizio motivazionale in punto di determinazione della pena in relazione all'art. 133 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in particolar modo, pag. 8 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che l'unico motivo di ricorso del REGNA, che contesta del tutto genericamente la mancanza di motivazione quanto all'aumento operato a titolo di continuazione, è aspecifico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolar modo, pag. 9 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 Il C