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Ordinanza — n. 40179/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40179/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO DOMENICO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/12/1982 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Di Nardo Domenico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego delle predette circostanze è esente vizi logici e giuridici ed esamina puntualmente, disattendendole, le doglianze oggetto di appello (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che nella specie l'onere argomentativo del giudice in ordine alla determinazione della pena, peraltro ridotta valorizzando la parziale rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 40179/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e 5 della sentenza impugnata); che nella specie l'onere argomentativo del giudice in ordine alla determinazione della pena, peraltro ridotta valorizzando la parziale rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione sanzione sostitutiva condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria non riscuotibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO DOMENICO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 25/12/1982 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Nardo Domenico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul diniego delle predette circostanze è esente vizi logici e giuridici ed esamina puntualmente, disattendendole, le doglianze oggetto di appello (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); che nella specie l'onere argomentativo del giudice in ordine alla determinazione della pena, peraltro ridotta valorizzando la parziale rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente