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Ordinanza — n. 40176/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Novella Michele inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the application of an aggravating circumstance based on physical distance, arguing illogical motivation and legal violation. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already considered and dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific, or reasoned criticism.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 5 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments distinct from those already addressed by the lower court; mere repetition or apparent criticism without substantive argumentation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of lower court points criminal responsibility aggravating circumstance distance Court of Cassazione procedural dismissal esclusione dei nova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e la violazione di legge avuto riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVELLA MICHELE nato a VIMERCATE il 03/10/1987 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente e la violazione di legge avuto riguardo alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sull'analitico compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità e pag. 7 in ordine alle motivate ragioni della ritenuta aggravante, riconosciuta in considerazione del comprovato vantaggio tratto dal Novella dalla distanza fisica tra sé e i due acquirenti ai fini del conseguimento della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 I C