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Ordinanza — n. 40175/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's reasoning on witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Dino Camillo Diodato's appeal inadmissible for failing to present new grounds. The appellant argued that the lower court violated procedural rules regarding the hearing of witness Gabriella Cocca, but the court found these arguments merely repeated issues already decided and rejected by the appellate judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and legal fees to the state.

Regesto Legislator

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Artt. 145 e 149 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its sole grounds merely reiterate arguments already discussed and rejected by the court of second instance without presenting new facts or legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural inadmissibility reiteration of arguments witness testimony appellate review court of cassation legal reasoning procedural rules indennità per testimone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 145 e 149 disp. att. cod. proc. pen.
Artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIODATO DINO CAMILLO nato a SAN GIOVANNI TEATINO il 19/05/1962 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diodato Dino Camillo; considerate le conclusioni della parte civile Mazzocchetti Vincenzo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione degli artt. 145 e 149 disp. att. cod. proc. pen. relativamente all'audizione della testimone Cocca Gabriella, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dalla teste citata (si vedano, al riguardo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel MAULK,(AiSiD ViNeCo-ito, presente giudizio dalla parte civileVammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid