Ordinanza — n. 40174/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GENNARO nato a NAPOLI il 11/12/1973 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 69, 81 e 648 quarto comma cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata alle pagg. 1 e 2, con interruzione della catena devolutiva sul punto; osservato che il primo motivo è altresì infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen, art. 474 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 40174/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 69, 81 e 648 quarto comma cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata alle pagg. 1 e 2, con interruzione della catena devolutiva sul punto; osservato che il primo motivo è altresì infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GENNARO nato a NAPOLI il 11/12/1973 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 69, 81 e 648 quarto comma cod. pen., non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata alle pagg. 1 e 2, con interruzione della catena devolutiva sul punto; osservato che il primo motivo è altresì infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.
è più grave rispetto alla fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la carenza della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di corretta sussistenza della recidiva); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/202