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Ordinanza — n. 40173/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding denial of mitigating circumstance under Art. 62 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Reda Samir inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Samir argued that the lower court failed to recognize a mitigating circumstance under Article 62, Section 6 of the Penal Code, but the appellate court's reasoning was found logically coherent and consistent with established case law. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and dismissed the appeal without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged defect in reasoning regarding a mitigating circumstance is manifestly unfounded because the lower court's decision demonstrates logical consistency and aligns with binding jurisprudence.

Parole chiave

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appeal inadmissibility mitigating circumstance Art. 62 Penal Code manifestly unfounded logical coherence procedural costs Cassa delle ammende risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
Letto il ricorso di Reda Samir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDA SAMIR nato il 07/12/1993 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Reda Samir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata attenuante dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere e