Ordinanza — n. 40171/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZONE ANNA nato a PESCARA il 05/01/1960 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per asserita mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono manifestamente infondati poiché non si confrontano con la pertinente motivazione della sentenza, non avente alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40171/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANZONE ANNA nato a PESCARA il 05/01/1960 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente per asserita mancanza degli elementi costitutivi del reato di truffa, sono manifestamente infondati poiché non si confrontano con la pertinente motivazione della sentenza, non avente alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., atteso che la Corte territoriale, alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ha evidenziato chiaramente gli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputata, la quale - al momento della sottoscrizione degli assegni - era ben consapevole di essere iscritta nell'archivio di cui all'art. 10 bis L. n. 386/1990, posto che tale iscrizione avviene previo preavviso di revoca all'interessato ed è determinata da una precedente emissione di un assegno non pagato per difetto di provvista (cfr. pag. 4); sicché, appare evidente come la prevenuta fosse perfettamente consapevole della carenza di efficacia del titolo emesso e, quindi, di come correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di truffa contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/07/2023 Il Cons