Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO LUIGI MARIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 08/09/1961 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Nigro Luigi Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla legittimità della notifica non si conf ronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 170 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione viziata corrispondenza con il difensore testimonianza inattendibile verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 170 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO LUIGI MARIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 08/09/1961 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nigro Luigi Mario; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla legittimità della notifica non si conf ronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui La mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D. Rv. 282848 - 02 ); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità; invero la Corte di merito offriva una dettagliata ed esaustiva motivazione in ordine alla conferma dell'accertamento di responsabilità e, segnatamente alla individuazione nel ricorrente dell'autore del reato contestato (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside