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Ordinanza — n. 40167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Fabio Concas; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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articolo 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali motivi di revisione criminalità persistente guida recidiva in stato di ebbrezza motivi validi motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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articolo 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Fabio Concas; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Concas; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consiglie