Ordinanza — n. 40167/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Fabio Concas; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 40167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONCAS FABIO nato a GENOVA il 28/01/1990 avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fabio Concas; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consiglie