Ordinanza — n. 40165/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUZ CLAUDIO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 14/07/1981 avverso la sentenza dei 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Duz Claudio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con I quale genericamente si censura la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel delitto di truffa contestato, è finalizzato a prospettare una diversa ricostruzione storica dei fatti non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUZ CLAUDIO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 14/07/1981 avverso la sentenza dei 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Duz Claudio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con I quale genericamente si censura la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel delitto di truffa contestato, è finalizzato a prospettare una diversa ricostruzione storica dei fatti non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUZ CLAUDIO nato a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 14/07/1981 avverso la sentenza dei 23/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Duz Claudio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con I quale genericamente si censura la correttezza della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per aver concorso nel delitto di truffa contestato, è finalizzato a prospettare una diversa ricostruzione storica dei fatti non consentita dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già dedotte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere e