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Ordinanza — n. 40164/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 40164/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40164/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUF ADEM LAROUSSI nato il 09/01/2000 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Aouf Adem Laroussi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 40164/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione censure tardive procedura di ricusazione punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Aouf Adem Laroussi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUF ADEM LAROUSSI nato il 09/01/2000 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aouf Adem Laroussi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente