Ordinanza — n. 40163/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIECO PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/06/1983 CHIECO NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/05/1988 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 40163/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIECO PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/06/1983 CHIECO NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/05/1988 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHIECO PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/06/1983 CHIECO NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/05/1988 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Chieco Pasquale e di Chieco Nicola, ritenuto che il ricorso di Chieco Pasquale non superi la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione dalla capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale; invero il ricorrente ripropone le doglianze già avanzate con la prima impugnazione alle quali La Corte d'appello ha offerto una esaustiva e logica motivazione, dimostrando il concorso del ricorrente nella contestata ricettazione ( pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che non supera la soglia di ammissibilità neanche il ricorso proposto nell'interesse di Chieco Nicola con il quale si contesta il trattamento sanzionatorio in modo generico senza indicare gli elementi che giustificherebbero la diminuzione della sanzione e senza considerare che la Corte d'appello aveva espressamente escluso che il fatto potesse essere inquadrato come di lieve entità, confermando la pena inflitta in primo grado; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell'e ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente