Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete interest in changing the acquittal formula.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the immediate cassation appeals by Sivero Salvatore and Chiaese Salvatore inadmissible. The appellants challenged a lower court's decision of non-proceeding due to prescription of the crime, arguing functional incompetence of the judge. The court ruled that such appeals require proof of a specific advantage from changing the acquittal formula, which was absent here as the outcome remained the same.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 569, 606 c.p.p.; Art. 157, comma 7 c.p.: A cassation appeal against a judgment of non-proceeding due to prescription is inadmissible if it fails to demonstrate a concrete advantage from altering the acquittal formula, absent a renunciation of prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIVERO SALVATORE nato a NAPOLI il 14/10/1984 CHIAESE SALVATORE nato a NAPOLI il 22/07/1968 avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso immediato per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 569 e 606 cod. proc. pen. nell'interesse di Sin.n,iero Salvatore e Chiaese Salvatore; ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta l'abnormità del provvedimento impugnato per incompetenza funzionale del giudice che l'ha pronunciato, è generico in quanto non risulta sorretto da alcun interesse. Invero il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il proscioglimento con diversa formula, impone l'individuazione dell'effettivo e concreto vantaggio che derivi dalla rimozione del provvedimento impugnato, con l'indicazione degli atti dai quali possa essere desunto; osservato che l'eventuale accoglimento del ricorso, salvo il caso di rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, settimo comma, cod. pen, che nella specie non è stata dedotta, non determinerebbe alcun vantaggio per i ricorrenti che sarebbero in ogni caso prosciolti con la medesima formula; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.