Italian Court dismisses appeal as it merely repeats lower court arguments without substantive legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Lin Lizhu's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of procedural law and flawed reasoning regarding his understanding of Italian language, but the court found these points were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific argumentative critique required by law, necessitating its dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates facts and arguments already decided by the lower court without providing a specific, reasoned critique of the legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN LIZHU nato il 09/02/1975 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RIECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lin Lizhu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 62 cod. proc. pen., è fondato su censure in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione - anche con riguardo alla comprensione da parte della ricorrente della lingua italiana - , di quelle già dedotte in appello e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente