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Ordinanza — n. 40160/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and infoundedness regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Agati Gaetano inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the completeness of the lower court's reasoning and the legal qualification of the money laundering facts were specific and unfounded. Consequently, the court ruled that in a final review, a sentence cannot be criticized for silence on a specific grievance if the overall reasoning shows that grievance was disregarded, without further specific deductions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: In a final review proceeding, an appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and are manifestly unfounded, particularly when the sentence's overall reasoning demonstrates the disregard of the specific grievance without logical incompatibility with the adopted decision.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Specificity of Grounds Money Laundering Sentencing Final Review Standard Procedural Costs Legal Qualification impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGATI GAETANO nato a CATANIA il 30/04/1977 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RE.CCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agati Gaetano; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, nonché la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità e manifestamente infondati in quanto in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, e in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente