Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sebastiano Dammacco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the imputation of criminal responsibility and the sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected complaints and manifestly unfounded. Consequently, the court ruled that the appeal lacked concrete specificity and failed to meet the threshold for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely reproducing previously rejected grievances, or if its arguments are manifestly unfounded as the lower court's reasoning is logically and legally sound.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMMACCO SEBASTIANO nato a BARI il 12/10/1975 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dammacco Sebastiano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si veda, in proposito, pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul trattamento sanzionatorio è esente da vizi logici e giuridici (si veda pag.
4) e conforme al principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consi