Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and merit complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mastrapasqua Pietro inadmissible, ordering him to pay costs. The first ground was rejected as a mere repetition of merit complaints already dismissed on appeal, while the second was deemed generic and lacking specific elements required by law. Consequently, the court upheld the lower court's decision without addressing the substantive merits of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 648, comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for review or constitutes a mere repetition of previously rejected merit complaints.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRAPASQUA PIETRO nato a TRANI il 09/07/1974 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mastrapasqua Pietro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché fondato su doglianze di merito che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (Si veda, in proposito, pag. 3); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen.
è stata già applicata dal giudice di merito in considerazione del non elevato valore del bene ricettato; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'entità della pena irrogata, è generico per indeterminatezza poiché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente